Il 2 agosto 2016 è stato apporvato dalla Giunta Regionale lombarda il Regolamento per le strutture ricettive non alberghiere, in attuazione del Testo Unico del Turismo lombardo (LR 27/2015).
Nel Regolamento si definiscono i requisiti edilizi e igienico-sanitari, gli standard qualitativi dei servizi e le dotazioni minime obbligatorie per alloggi ed eventuali ambienti comuni.
La nuova disciplina non riguarda le strutture ricettive all’aria aperta (Villaggi turistici, Campeggi e Aree Sosta), né le Case per Ferie, che saranno regolamentate con autonomo provvedimento, e neppure gli Agriturismo, regolati dal Testo Unico dell’Agricoltura; la normativa per le Foresterie si applicherà invece anche agli Affittacamere di cui alla precedente legislazione.
Le nuove norme d’attuazione, indispensabili per consentire alle imprese di avviare alcune delle strutture istituite ex-novo dalla riforma del Testo Unico, estendono alla generalità delle strutture non alberghiere gli obblighi relativi alla segnalazione dell’avvio dell’attività, alla comunicazione degli ospiti, al pagamento della tassa di soggiorno e alla sottoscrizione di coperture assicurative.
Il commento di ATR
Da una prima lettura del testo, a nostro parere sono necessari ulteriori aggiustamenti per dispiegare piena efficacia, sia nell’ambito del contrasto all’abusivismo, che in quello della concorrenza sleale.
Per quanto riguarda il contrasto all’abusivismo, si attendono norme di attuazione per implementare il “sistema integrato dei controlli” che assegna un ruolo chiave alla Regione nell’ambito della vigilanza sull’effettiva applicazione della legge, troppo spesso aggirata – in particolare dalle locazioni turistiche private che operano nel sommerso. Emergono infine, dalla lettura del dispositivo, alcune perplessità in relazione alla disciplina degli Ostelli per la Gioventù e delle Case Vacanza non imprenditoriali.